Per chiudere un contratto di luce o gas il preavviso non può superare un mese dal momento in cui il venditore riceve la tua comunicazione, e di regola non ci sono penali né spese di chiusura. Se invece passi a un altro fornitore non devi disdire niente: firmi il nuovo contratto e il recesso dal vecchio lo esercita il nuovo venditore, con la richiesta di cambio. Il passaggio richiede di norma da uno a due mesi.
Qui sotto trovi le due strade, le eccezioni sulle penali e cosa tenere quando il contratto finisce.
Regola ARERA, art. 6.2 dell'Allegato A alla delibera 302/2016/R/com, versione valida dal 17 luglio 2026. Il preavviso può essere più breve: il tetto è un mese.
Due casi diversi: cambiare fornitore o chiudere
- 1 mesepreavviso massimo per chiudere la fornituradal ricevimento della comunicazione
- 0 €penali e spese di chiusura nel recesso ordinariocon eccezioni sotto
- 6 settimaneil termine entro cui deve arrivare la bolletta di chiusuradalla cessazione della fornitura
Aggiornato a ottobre 2026. Fonti: ARERA, delibera 302/2016/R/com e scheda sulle fatture di chiusura.
L'ARERA, l'Autorità che regola energia e gas, distingue due situazioni. La prima è il cambio venditore: quando firmi con un nuovo fornitore gli dai una procura a recedere, in tuo nome, dal contratto con quello vecchio. È lui a mandare la richiesta di cambio, detta switching, al sistema che gestisce i passaggi. Tu non scrivi nulla al vecchio fornitore.
La seconda è la cessazione della fornitura: chiudi il contatore senza passare ad altri, per esempio perché lasci la casa, oppure fai una voltura a un altro intestatario. In questi casi il recesso lo esercita direttamente il cliente nei confronti del venditore uscente, e il preavviso non può essere superiore a un mese da quando il venditore riceve la comunicazione. La delibera non impone un modulo: stabilisce chi esercita il recesso e con quali tempi; per sapere come inviare la richiesta (area clienti, e-mail, raccomandata) guarda il tuo contratto.
Le penali: quando ci sono e quando no
La regola è netta: il recesso esercitato nel rispetto di queste norme non può avere penali né spese di chiusura, e le clausole che le prevedono si considerano come non scritte.
Ci sono però eccezioni per il solo settore elettrico, nei casi in cui il venditore può prevedere oneri di recesso anticipato: per le imprese connesse in bassa tensione con più di cinquanta dipendenti o oltre dieci milioni di euro di fatturato o di bilancio; e per i contratti di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato, o a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato (non rientrano quelli che combinano prezzo fisso e prezzo variabile). Se il tuo contratto è a prezzo fisso per un periodo stabilito, controlla le condizioni prima di recedere prima della scadenza.
Cambiare fornitore: tempi e ripensamento
- Firmi il nuovo contrattodai al nuovo venditore la procura a recedere dal vecchio contratto
- Hai 14 o 30 giorni per ripensarci14 se il contratto è a distanza o fuori sede, 30 se è una visita a domicilio non richiesta
- Il cambio parte il 1° del meseil nuovo venditore deve attivarlo entro il giorno 10, altrimenti slitta di un mese
- Arriva la bolletta di chiusuradal vecchio venditore, entro sei settimane dalla cessazione
Fonte: ARERA, Atlante per il consumatore; Allegato A alla delibera 302/2016/R/com.
Per il passaggio effettivo servono normalmente da uno a due mesi. Il cambio avviene di norma il primo giorno del mese: se il nuovo venditore attiva la procedura entro il giorno 10, il cambio parte dal primo del mese successivo; altrimenti slitta di un mese. L'ARERA fa l'esempio del cambio all'1 febbraio: il venditore deve attivare la procedura entro il 10 gennaio, altrimenti lo switching slitta all'1 marzo. La data prevista per il passaggio deve essere scritta nel contratto con il nuovo venditore.
Se hai firmato a distanza o fuori dai locali commerciali hai 14 giorni per ripensarci, 30 se il contratto è nato in una visita a domicilio non richiesta o in un'escursione organizzata dal venditore. Per i clienti domestici, se il contratto non è firmato presso gli uffici o lo sportello del venditore, il nuovo venditore attiva il cambio solo dopo questi termini, a meno che tu non gli chieda di procedere prima.
La bolletta di chiusura
Quando il contratto finisce arriva la bolletta di chiusura. Secondo il Testo integrato della fatturazione, deve essere recapitata entro sei settimane dalla cessazione della fornitura: il venditore la emette almeno due giorni prima dello scadere delle sei settimane se è elettronica, otto giorni prima se è cartacea. Conserva la lettura finale del contatore e la comunicazione di disdetta fino a quando la bolletta è pagata: la guida alla bolletta elenca cosa guardare.
Se stai cambiando casa, la pagina sul trasloco ha la lista di scadenze da incrociare con il contratto di luce e gas; quelle sul contratto d'affitto sono in affitto e cauzione.
Come non perdere la prova
A mano: appena mandi la disdetta, fotografa la ricevuta (e-mail, raccomandata, schermata dell'area clienti) e annota la data in cui il venditore l'ha ricevuta, perché da lì parte il mese di preavviso. Metti nel calendario la data di fine preavviso e quella delle sei settimane per la bolletta di chiusura.
Paperlock aiuta a tenere tutto insieme: fotografi la disdetta e le bollette, l'app legge fornitore, date e importi e li conserva nella cassaforte protetta da Face ID; se hai attivato i promemoria ti avvisa 30 e 7 giorni prima delle scadenze che ha letto nei documenti. Quando devi dimostrare cosa hai mandato e quando, chiedi «quando ho disdetto la luce?» e trovi la risposta con la ricevuta.
Queste sono le regole ARERA a ottobre 2026. Per casi particolari, come forniture non domestiche, nel dubbio chiedi al tuo venditore o allo Sportello per il consumatore.